B&B, Affittacamere, CAV con o senza P. IVA?

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B&Bamministratore
view post Posted on 29/1/2008, 12:53




Un’attività di Bed & Breakfast può essere sia occasionale che imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Denuncia” di inizio attività.


Un’attività di Affitto turistico (Unità ammobiliate ad uso turistico) può essere sia occasionale che imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Denuncia” di inizio attività.


Un’attività di Affittacamere deve essere solo imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Autorizzazione” all’ inizio dell’attività.


Un’attività di Casa Vacanze (gestione di tre o più unità abitative) deve essere solo imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Autorizzazione” all’ inizio dell’attività.

Presupposti dell’occasionalità dell’attività
Le attività di B&B e affitto turistico possono essere occasionali:

Qualora non ricorrano le condizioni dettate dal codice civile, art. 2082, 2083, 2195.
Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).


Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:


un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;


un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;


un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;


un'attività bancaria o assicurativa;


altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

Qualora si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di non imprenditorialità, il criterio è già stabilito dall’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), per il quale la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dal Decreto.
Qualora non si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di imprenditorialità/abitualità, allo stesso modo per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.
In virtù del Criterio di imprenditorialità/abitualità della risposta all’Interpello al Ministero delle Finanze: se un B&B apre 2 - 6 mesi all’anno, esso non è imprenditoriale tout court. A confortare questa tesi è il parere conseguente ad un interpello effettuato da ANBBA all’Agenzia delle Entrate di Venezia, nella persona del Dirigente di Settore, Dott. Muratori che ha risposto con una lettera del 6 giugno 2001. In essa scrive espressamente: ”per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività (con riferimento all’attività di Bed & Breakfast in base alla legge regionale vigente ndr) deve intendersi, ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 1, DPR 917/86, l’esercizio dei servizi di Bed & Breakfast senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d’impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n 917, l’attività di servizi in questione svolta in forma abituale, ancorchè non esclusiva, anche senza l’organizzazione in forma di impresa”. (...) “Se esercitato in forma saltuaria il servizio di cui trattasi si configura, ai fini dell’imposta sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all’art. 81, comma 1, ett. I del DPR 917, in quanto rientrante fra le attività indicate nell’art. 2195 c.c.(...)”

E’ evidente l’Agenzia delle Entrate consideri esistente e reale l’eventualità di un B&B occasionale, non imprenditoriale. La base imponibile dei B&B resta la stessa sia in presenza di attività imprenditoriale (con P. IVA) che nel caso di attività occasionale (senza P. IVA) e l’Agenzia delle Entrate ha indicato la strada per dichiararla in entrambi i casi.

Dette queste cose, non esistono parametri quantitativi certi (di reddito ad es.), per i quali determinare se l’attività che state svolgendo sia occasionale o abituale/professionale.
Esistono, però alcuni indicatori che la Guardia di Finanza e gli Enti accertatori utilizzano per effettuare gli accertanti per evasione dell’Iva edei contributi INPS, che sono dovuti alle attività professionali.




Condizioni per determinare l’occasionalità o professionalità dell’attività

1) L’attività può essere professionale se:

La legge regionale non riporta condizioni del tipo: “l’attività di Bed & Breakfast o Appartamento ad uso turistico deve essere occasionale”… o simili.

2) L’attività deve essere professionale se:

Viene soddisfatto il punto 1) (condizione necessaria)
(condizioni sufficienti) Sono individuabili alcuni elementi, che, qualora presenti, costituiscono probabili indizi dell’esercizio di attività d’impresa. Si possono citare, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
Elevato turn-over degli ospiti;
Utilizzo di uno o più collaboratori;
Destinazione dell’immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.);
Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti;
Pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet).


(condizione sufficiente) Si superano certe soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività “occasionale”. Non esiste, per legge, una soglia predeterminata di fatturato di questo tipo, ma ANBBA/AICAV hanno accertato con opportuni studi che la soglia di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi conveniente economicamente l’apertura di una P. IVA. Questo non vuol dire che non si debba aprirla prima di giungere a questa soglia, a causa degli altri requisiti precedenti.
Qualora si verifichino in tutto o in parte queste fattispecie, in caso di dubbio sul verificarsi o meno del requisito - necessario e sufficiente - dell’abitualità, allo stato attuale risulta prudente propendere per l’apertura della partita IVA.

anbba
 
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muticense
view post Posted on 29/1/2008, 20:15




Una richiesta di chiarimento.
Se un B&B viene inserito su diversi portali di strutture turistiche su Internet, diventa solo per questo una attività professionale, e come tale deve richiedersi la P.Iva?
 
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robyadmin
view post Posted on 1/2/2008, 08:48




Se il b&b è in regola con le leggi vigenti ,no, la pubblicità non comporta l'apertura di partita iva.
 
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muticense
view post Posted on 1/2/2008, 09:16




Ti ringrazio per la risposta. In effetti, data la nebulosità sui criteri di valutazione, non è facile orientarsi. Probabilmente c'è di fondo un interesse generale delle Agenzie delle entrate ad incrementre il numero delle imprese in Italia, per cui che si fa? Si preme sulle attività occasionali (ed il B&B offre tante possibilità sia per il numero di strutture che per la vagheza normativa).
Piuttosto una riflessione la aprirei sul fatto che diverse persone hanno colto il trend del B&B per aprirsi "l'alberghetto", realizzando certamente cose meravigliose e fantascientifiche, per carità, ma proprio per questo tradendo la filosofia stessa del B&B così come viene correttamente delineandosi su questo forum, ovvero una ospitalità di tipo familiare ed economica (che giuridicamente ne fonda la distinzione da altre forme di ricettività di tipo imprenditoriale). Sono solo io ad avere questa percezione?
 
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robyadmin
view post Posted on 1/2/2008, 10:24




Noi italiani sappiamo solo lamentarci ma la furbizia è nel dna, hai presente cosa è accaduto per le assciazioni culuturali? Dovevano essere luoghi dove si esercitavano manfestazioni di stampo culturale di vario genere, venivano anche finanziate dal comune, per anni hanno dato concessioni riguardo la somministrazione di bevande e alimenti con delle leggi ben precise da rispettare.
Molti gestori aprivano veri propri ristoranti o pub classificandosi associazioni culuturali per non pagare le tasse,bastava compilare una tessera dell'associazione.
Adesso ne hanno chiuse parecchie dopo verifiche da parte della guardia di finanza e non rilasciano facilmente autorizzazioni, per i b&b è stata è sarà la stessa cosa, sono nate piccole strutture che dovevano essere a conduzione familiare o cmq devi risiedere e vivere nello stesso luogo dove intendi affitare le camere (numero limitato dipende da regione a regione), molti furbastri si dichiarano al comune b&b invece sono dei veri e propri alberghi con tante camere e servizi tali e quali a quelli alberghieri.

Le associazioni alberghiere si stanno facendo avanti con molte denunce e proteste nei riguardi dei b&b presto qualcuno si sveglierà, le leggi cambieranno e ci rimetteranno quelli che onestamente hanno rispettato le leggi.
 
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Dinob&b
view post Posted on 15/2/2008, 22:10




CITAZIONE (robyadmin @ 1/2/2008, 08:48)
Se il b&b è in regola con le leggi vigenti ,no, la pubblicità non comporta l'apertura di partita iva.

Vi racconto cosa è successo ad una amica collega del nord italia che non aveva partita iva.
La gdf ha fatto accertamenti presso un locale portale prendendo tutte le date di prima registrazione dei bb.
rintracciando gli stessi bb anche su altri portali e paragonando il volume di lavoro, hanno contestato a tutti sulla base del "concetto di imprenditorialità" il fatto che pur non avendo PI si è adoperata per reperire clientela come se fosse un imprenditore e gli ha contestato l'iva non pagata negli anni in cui è stata registrata nel web.
Sentito il suo commercilista si è vista costretta a pagare perchè non esiste una legge precisa che regolamenta detto concetto che è di libero arbitrio per chi lo contesta e chi lo giudica in caso di contestazione.
Sottolineo che le leggi regionali sui bb spesso non tengono conto delle leggi nazionali fiscali
 
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5 replies since 29/1/2008, 12:50   6015 views
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